Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova scadenza della dichiarazione annuale dei rifiuti sulla Serie Generale n. 16 del 21-01-2022 - Suppl. Ordinario n. 4
Il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione: quindi sarà il 21 Maggio 2022.
Col termine “rifiuto” si definisce “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi” , così come indicato dall'art.6 del D.Lgs.22/97.
L'azione di “disfarsi” di un rifiuto deve essere interpretato senza necessariamente considerare l fatto che tale rifiuto possa essere oggetto di riutilizzo.
Più in generale, i rifiuti sono dei materiali di scarto derivante dalle attività umane sia dal punto di vista del consumo o produttivo.
Facendo qualche esempio, sono considerati "rifiuti", l'olio esausto delle friggitrici o delle auto, la cartuccia esaurita di una stampante, la batteria del computer o del cellulare non più funzionante.
All'opposto, non sono considerati rifiuti, l'attrezzatura o l'oggetto che attende di essere riparato oppure che deve subire una manutenzione ordinaria e straordinaria.
Un qualunque materiale, prodotto, contenitore, che il produttore decida che debba essere classificato come rifiuto deve essere separato dai prodotti differenti e deve essere collocato nel deposito temporaneo aziendale, cioè nella collocazione dove sono sistemati i rifiuti in attesa di essere consegnati ad un trasportatore autorizzato per il recupero o per lo smaltimento.
Il Produttore dei rifiuti è la persona la cui attività ha generato i rifiuti, cioè il produttore iniziale.
Il produttore è esentato da specifiche responsabilità solamente se:
Quindi sbagliare la classificazione del rifiuto, non registrare i rifiuti o registrarli in modo inesatto e/o conferire il rifiuto a soggetto che non possiede le autorizzazioni di trasporto/smaltimento del rifiuto stesso è solo fonte di sanzioni.
Il procedimento che porta a stabilire la tipologia di rifiuto si chiama classificazione del rifiuto e viene effettuato, utilizzando il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.).
Scopo di questo procedimento è stabilire se il nostro rifiuto sia uno di queste tre categorie di rifiuti e con questa definizione potrò sapere come gestirlo, con quale frequenza smaltirlo ed il costo di smaltimento:
I rifiuti così definiti possono essere classificati in 3 distinte categorie:
Per effettuare la classificazione, è necessario conoscere, da quale processo di lavoro derivi il rifiuto e quale sia la composizione del rifiuto stesso.
Rifiuti solidi urbani (RSU)
Comprendono i rifiuti prodotti in insediamenti civili ed in aree pubbliche. Vi sono poi tipologie di rifiuti derivanti da attività commerciali, artigianali ed industriali che hanno caratteristiche simili ai RSU o loro componenti (ad esempio: materiali di imballaggio, ritagli di tessuti, scarti di gomma, scarti dell'industria alimentare, scarti di legno, scarti di materiali di arredamento ecc.). Sono detti "Rifiuti assimilabili ai RSU" e come tali vengono di norma smaltiti negli stessi impianti.
Rifiuti speciali (RS)
Comprendono soprattutto la vasta categoria dei rifiuti industriali, artigianali, agricoli e commerciali.
In aggiunta sono considerati rifiuti speciali i seguenti:
• rifiuti composti da materiali da costruzione, demolizione e scavo;
• veicoli e macchinari obsoleti;
• rifiuti prodotti da ospedali e case di cura;
• residui derivanti dal trattamento di rifiuti solidi urbani (scorie di incenerimento, residui degli impianti di riciclaggio) e dal trattamento delle acque reflue civili (materiale grigliato e fanghi di risulta).
Rifiuti pericolosi (RP)
Tra i composti che conferiscono carattere di pericolosità al rifiuto, si fa riferimento alla direttiva CEE 91/689 del 12/12/1991 relativa ai rifiuti pericolosi. Ovviamente, il carattere di pericolosità del rifiuto dipende dalla concentrazione dei composti pericolosi. Per tale ragione vengono di norma definite delle concentrazioni limite (C.L.) oltre le quali il rifiuto viene definito “rifiuto pericoloso”. Inoltre, per rendere più semplici le procedure di identificazione dei “rifiuti pericolosi”, le normative emanate dai vari Stati prevedono un’elencazione di specifiche tipologie di rifiuti per le quali è generalmente dimostrato il carattere di pericolosità. In questa categoria vengono compresi rifiuti che rappresentano un pericolo immediato, o nel lungo termine, per la salute dell’uomo e la vita animale e vegetale.
Secondo la normativa italiana di riferimento (DPR 915/1982), questi rifiuti erano definiti "Rifiuti Tossico-Nocivi". In seguito, con il Decreto Legislativo n.22 del 5/2/1997 (Decreto “Ronchi”) la dizione è stata modificata in "Rifiuti Pericolosi" che appare più appropriata anche in rapporto alla denominazione "Hazardous Wastes" attribuita dall’Unione Europea e dalla letteratura scientifica internazionale.
Si tratta in prevalenza di rifiuti di origine industriale, i quali presentano una o più delle seguenti caratteristiche di pericolo:
Il deposito temporaneo “è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, come definito dall’art. 183, comma 1, lettera bb del Dlgs 152/2006 e s.m.i.
Regola 1
Il deposito temporaneo deve essere realizzato nello stesso luogo di produzione del rifiuto e non richiede autorizzazioni di nessun genere. In caso di abitazioni vicine, dovrà essere rispettata una distanza minima prevista dai Regolamenti di Igiene Comunali per impedire che odori ed esalazioni vadano ad inquinare l’atmosfera dei vicini. La zona di deposito deve essere scelta in posizione agevolata rispetto alla strada di accesso per permettere l’ingresso e la manovra degli automezzi che dovranno effettuare il trasporto dei rifiuti. Sono da evitare depositi temporanei privi di protezione da pioggia, vento ed eventi atmosferici per evitare un possibile spandimento degli stessi nell’ambiente in caso di violenti fenomeni atmosferici.
Regola 2
Il deposito temporaneo deve essere distinto per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, pertanto la zona in cui vengono depositati i rifiuti solidi urbani (RSU) deve essere distinta e separata dalla zona di deposito dei rifiuti speciali (RS) e dalla zona di deposito di rifiuti pericolosi (RP). È vietata e sanzionata la miscelazione di rifiuti differenti.
Regola 3
In presenza di rifiuti pericolosi (RP) il deposito deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano le sostanze ed i preparati pericolosi, compreso l’obbligo di etichettatura. Se sono presenti rifiuti infiammabili, la zona dovrà essere dotata di mezzi antincendio regolarmente manutenuti. In presenza di rifiuti liquidi, i contenitori dovranno avere sistemi di contenimento per evitare spandimenti sul suolo in caso di rottura dei contenitori e mezzi di assorbimento in caso di sversamento accidentale. In presenza di rifiuti liquidi classificati rifiuti pericolosi con caratteristiche di corrosione ( R34, R35) e/o irritante per gli occhi ( R41) dovrà essere presente una doccia oculare.
Regola 4
Il personale che dovrà gestire il deposito temporaneo, dovrà ricevere le seguenti informazioni:
-i Dispositivi di Protezione individuali necessari per la movimentazione in sicurezza dei rifiuti (scarpe di sicurezza, guanti, occhiali, ecc…);
-Le modalità di gestione e le informazioni di sicurezza relativamente ai rifiuti gestiti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 2011;
-Le procedure per la gestione del deposito temporaneo che contengano;
-I nominativi di chi può accedere all’area e nominativi dei responsabili e del personale addetto;
-le istruzioni per il conferimento dei rifiuti e per la loro movimentazione;
-le modalità di comunicazione dei dati tra addetti al deposito e responsabili del registro di carico e scarico.
Regola 5
Il Produttore di rifiuti che genera grandi quantità di rifiuti, può svuotare il deposito temporaneo avviando i rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, e ovviamente con cadenza più frequente se vuole, indipendentemente da quanto si è accumulato nel frattempo. In alternativa a quanto appena scritto, il deposito può essere “svuotato” avviando i rifiuti a recupero o smaltimento quando raggiunge complessivamente i 30 metri cubi, tenendo conto che l’eventuale quota di rifiuti pericolosi all’interno dei 30 metri cubi del deposito deve comunque essere inferiore a 10 metri cubi.
Regola 6
Il Produttore è tenuto a raccogliere i rifiuti ed avviarli a recupero o smaltimento entro l’anno, quand’anche non si fossero raggiunte le soglie previste dei 30 metri cubi (comprensive o meno dei 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). Se si raggiungono le soglie di 30 metri cubi e/o 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, bisogna svuotare il deposito (anche solo parzialmente per riportare al di sotto dei limiti) e se non si raggiungono bisogna comunque svuotare entro un anno, tenendo conto che il singolo rifiuto non può rimanere in deposito temporaneo oltre l’anno dal momento in cui è stato collocato in deposito e registrato con movimento di carico sul registro dei rifiuti.
Regola 7
I registri rifiuti ed i Formulari devono essere gestiti rispecchiando la reale situazione del deposito temporaneo ed entro i tempi previsti per la compilazione dei registri rifiuti. In particolare, l’incaricato della compilazione dei registri rifiuti dovrà effettuare la registrazione del movimento di carico su registro rifiuti almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto intesa come messa in deposito e la registrazione del movimento di scarico intesa come consegna del rifiuto al trasportatore per il recupero o smaltimento. (art. 190, comma 1, legge 152/2006)
Il formulario d’identificazione di rifiuti è il documento fondamentale da compilare per la consegna al trasportatore e successivo smaltimento dei rifiuti. Possono essere utilizzati solo formulari regolarmente vidimati e riportanti in successione serie e numero. Il modello introdotto dal D.L. n. 22 del 05/02/97, art. 15, è l’unico può essere utilizzato per le operazioni di gestione rifiuti. Il formulario viene compilato dal Produttore dei rifiuti a ricalco in quattro copie: la copia n.1 rimane al Produttore del rifiuto, le copie n.2, 3 e 4 devono essere consegnate al Trasportatore. In particolare, la copia n. 4, compilata nella sezione 11) dallo Smaltitore, deve essere restituita entro 90gg al Produttore e costituisce prova di avvenuto smaltimento.
Sezione 1
Serie e Numero: in alto a destra del formulario sono indicati la serie, il numero e la data di emissione di ogni singolo formulario. Queste informazioni devono essere ricopiate sul registro di carico e scarico dei rifiuti nel corrispondente movimento di scarico al quale si riferisce il formulario.
Numero registro: in questo spazio va trascritto il numero progressivo del movimento di scarico a cui si riferisce il formulario di trasporto.
Errori frequenti di compilazione: non riportare sul registro la serie e numero del foglio formulario che si sta utilizzando oppure non trascrivere il numero del movimento di scarico relativo.
Sezione 2
1) Produttore/Detentore: bisogna riportare la denominazione o ragione sociale dell’impresa e sotto questa deve essere riportato l’indirizzo dell’unità locale (da dove partirà il rifiuto) e il codice fiscale. Questi dati possono essere riportati con l’apposito timbro della sede, purché completo delle informazioni necessarie.
2) Destinatario: devono essere riportati i dati relativi all’azienda autorizzata allo smaltimento, quali la denominazione o ragione sociale dell’impresa, il luogo di destinazione del rifiuto, il codice fiscale e il numero di autorizzazione albo e data relativi all’azienda smaltatrice.
3) Trasportatore del rifiuto: coincidono con la stessa azienda smaltitrice, devono essere riportate le identiche informazioni del Destinatario.
Nella casella -Annotazioni- devono essere riportate, qualora siano necessarie, eventuali modifiche relative al peso verificato a destino, modifiche del percorso di trasporto realmente effettuato, eventuali analisi rifiuti.
Errori frequenti di compilazione: compilare la riga destinata alla compilazione da parte del trasportatore
Sezione 3
4) Caratteristiche del rifiuto.
Descrizione: bisogna riportare la descrizione corrispondente al nome codificato dal numero CER.
Codice Europeo: Riportare quindi i dati relativi al codice europeo che identifica quel particolare rifiuto (numero CER)
Stato Fisico: inserire se lo stato fisico del rifiuto è 1-Solido pulverulento, 2-Solido non pulverulento, 3-Fangoso palabile, 4-Liquido.
Caratteristiche di Pericolo: inserire le caratteristiche chimico-fisiche che rendono il rifiuto pericoloso e indicate come sono descritte dal registro rifiuti
N. colli/Contenitore: scrivere quanti colli vengono consegnati al trasportatore.
5) Rifiuto destinato a: scrivere se il rifiuto è destinato ad essere recuperato o smaltito in discarica e le sue caratteristiche chimico-fisiche.
6) Quantità: riportare il peso del rifiuto in chili, specificando nelle opportune caselle il peso lordo e la tara del contenitore vuoto. Il peso dei rifiuti consegnati allo smaltitore deve essere effettuata detratta la tara. Qualora non si è in condizioni di indicare il peso, va sempre e comunque barrata la casella “peso da verificarsi a destino”. Questo costituisce una garanzia qualora il peso da voi indicato non coincida con il peso comunicato dallo smaltitore.
7) Percorso se diverso dal più breve: deve essere compilata solo dal trasportatore.
8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: anche questa riga deve essere compilata solo dal trasportatore.
Errori frequenti di compilazione:
- Alla voce descrizione dare una denominazione di fantasia diversa da quella della codifica CER.
- Non segnare il numero di colli affidati al trasportatore
- Non barrare la casella “peso da verificare a destino” in caso di mancata indicazione del peso del rifiuto.
Sezione 4
Questa sezione deve essere compilata sia dal produttore che dallo smaltitore.
9) Firme:
Firma del produttore/detentore: dovete apporre la vostra firma.
Firma del trasportatore: dovete far apporre la firma del trasportatore.
10) Cognome e nome del conducente: Bisogna riportare il nominativo del conducente autorizzato a trasportare il rifiuto, nonché la targa dell’automezzo e dell’eventuale rimorchio.
Data inizio trasporto: indicare sempre la data e l’orario di partenza.
La mancanza di una sola di queste informazioni, costituisce irregolarità ai fini della compilazione del formulario ed è pertanto sanzionata.
Errori frequenti di compilazione:
- Non apporre la firma del produttore rifiuti
- Non fare apporre la firma al conducente trasportatore
Sezione 5
11) Riservato al destinatario: questa sezione deve essere compilata dallo smaltitore.
Errori frequenti:
- Mancata verifica di arrivo della quarta copia da parte dello smaltitore.
- È frequente la compilazione del formulario effettuata da parte del trasportatore anche per la sezione del Produttore; ricordiamo che la firma obbligatoria del Produttore al punto 9) lo rende responsabile di qualunque indicazione inesatta che sia riportata dai punti 1) al punto 8)
- Qualsiasi altro tipo di stampato o realizzazione in copia o stampato costituiscono motivo di sanzioni, se utilizzati al posto del modello ufficialmente adottato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 22/97, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’art. 15, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1549,37€ a 9296,22€.
Sono obbligati alla denuncia annuale dei MUD:
Sono esonerati dalla denuncia M.U.D.: