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Autore: Carmelo Marano 10 marzo 2025
E' disponibile il nuovo catalogo di formazione della sicurezza per l'anno 2025. Scaricalo sulla nostra pagina dedicata.
Autore: Carmelo Marano 10 marzo 2025
I soggetti che sono esonerati all'iscrizione al RENTRI sono le seguenti categorie: Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, Anche i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 sono esonerati dall'iscrizione al RENTRI, purchè non producano rifiuti pericolosi. Gli ATECO sopra citati sono: 96.02.01 - servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 96.02.02 - servizi degli istituti di bellezza 96.02.03 - servizi di manicure e pedicure 96.09.02 - attività di tatuaggio e piercing
Autore: Carmelo Marano 10 marzo 2025
I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI sono le Imprese che rientrano in una delle seguenti categorie: Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da operazioni di recupero/smaltimento con più di 10 dipendenti; Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti , recupero e/o deposito rifiuti; Le imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212 c. 8; I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Autore: Matteo Marano 18 gennaio 2023
E' a disposizione il nuovo catalogo dell'offerta formativa della sicurezza per l'anno 2023. E' possibile scaricarlo al seguente link: SCARICA IL CATALOGO 2023 Novità: Antincendio. Il D.M. 02/09/2021, entrato in vigore ufficialmente il 04/10/2022, ha aggiornato le disposizioni per gli Addetti Antincendio. La novità più importante riguarda il Livello 1 (ex rischio basso), che prevede una prova pratica di estinzione con estintore portatile sia per la prima formazione che per l'aggiornamento. Per i livelli 2 (ex rischio medio) e Livello 3 (ex rischio alto), non ci sono sostanziali novità se non per quanto riguarda la prova pratica di estinzione con idrante. In ultimo, l'aggiornamento per tutti i livelli passa da triennale a quinquennale. Preposto. L'art. 37 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 aggiornato alla Legge 215/21, prevede la modifica del programma formativo della figura del preposto, riguardanti i nuovi obblighi e le responsabilità ad esso associate. Datore di lavoro. Anche per questa figura è ora prevista la frequenza di un corso apposito riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che è diversa da quella che riguarda i corsi di RSPP dedicati al datore di lavoro. La formazione riguarda riguarda gli adempimenti di sicurezza e salute obbligatori all’interno dell’Attività lavorativa ed è prevista in base all'art. 37 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 aggiornato al D.L. 21/10/2021, n. 146, nonchè ai futuri Accordi Stato-Regioni, ancora da stabilirsi.
Autore: Carmelo Marano 22 aprile 2021
L'ultimo approfondimento inerente la campagna vaccinale anti COVID-19 in azienda ha come tematica, il percorso che ogni lavoratore dovrà affrontare per potersi vaccinare. Ricordiamo che tali regole sono state estratte dalle Linee Guida INAIL per le vaccinazioni contro Sars-CoV-2 per gli ambienti di lavoro sulla base delle disposizioni del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e della Conferenza Stato-Regioni. Il lavoratore/trice che intende aderire al Piano vaccinale aziendale deve comunicare alla stessa la propria disponibilità; Il lavoratore/trice deve presentarsi alla data e all’orario assegnati presso la sede vaccinale munito di carta identità e di tesserino sanitario; È vietato entrare nella sede di vaccinazione in caso di temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C, di sintomi simil influenzali, di provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; All’interno della sede vaccinale, utilizzare sempre la mascherina di protezione e mantenerla per tutto il periodo di stazionamento nel punto vaccinale, rispettando le norme di distanziamento sociale che prevedono la distanza fra i soggetti non inferiore a 1 metro ed evitando ogni assembramento con colleghi; Il lavoratore/trice da vaccinare, ricevute e lette attentamente l’informativa sui vaccini, potrà compilare e firmare il modulo di assenso da riconsegnare al medico competente e collabora secondo verità al triage prevaccinale svolto dal medico; Effettuata la vaccinazione, è obbligatorio attendere almeno 15 minuti nell’area post vaccinale; Segnalare immediatamente al personale presente qualunque eventuale reazione post vaccinale; Dopo il periodo di 15 minuti, ritirato il documento attestante la vaccinazione, potrà allontanarsi dalla sede vaccinale sempre rispettando il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina; In caso di sospette reazioni avverse rilevate dopo la vaccinazione, dovrà sollecitamente informare il proprio MC. Milano, 22/04/2021 Autore: Marano Dr. Carmelo (Biologo)
Autore: Carmelo Marano 21 aprile 2021
La campagna vaccinale anti COVID-19 in azienda ha una regia articolata e composta da protagonisti diretti del mondo del lavoro. Riguardano, primi fra tutti, il lavoratore, nonché L'Azienda stessa. Viene coinvolto il Medico Competente come figura del Servizio di Prevenzione e Protezione. Anche le amministrazioni pubbliche competenti in materia ed istituzioni svolgono determinati compiti. Ogni figura ha i suoi obblighi per la conduzione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro e verranno descritti come segue. Obblighi e competenze dell’istituto superiore della sanità (ISS) Gestire un Corso in FAD per i medici competenti /personale sanitario incaricato delle vaccinazioni; Provvedere al rilascio dei relativi attestati per i soggetti che hanno adempiuto alla frequenza minima prevista ed hanno superato il test di verifica finale. Obblighi e competenze delle ATS territoriali (ASL o AUSL) Recuperare dalle aziende, che aderiscono volontariamente, l’assenso formale al piano vaccinale secondo il modulo messo loro a disposizione dalle ATS, con l’indicazione del numero di vaccinandi; Fornire all’azienda gratuitamente i vaccini anti COVID-19 e le siringhe ed aghi sulla base del numero di vaccinandi comunicato dall’azienda stesso; Stabilire la modalità di ritiro dei vaccini stessi dalle sedi indicate dalle ATS ai punti vaccinali aziendali; Verificare la idoneità delle sedi di vaccinazione, sia presso le aziende, che presso le società di medicina del lavoro che aderiscono al piano vaccinale aziendale; Definire le modalità di registrazione delle vaccinazioni effettuate e delle possibili reazioni avverse post vaccino; Mettere a disposizione dell’azienda, direttamente o tramite INAIL, la modulistica da utilizzare per l’informazione e l’assenso del soggetto da vaccinare e per la registrazione della vaccinazione effettuata e di eventuali reazioni avverse. Obblighi e competenze dell’azienda e della società di medicina del lavoro Raccogliere in modo anonimo le informazioni esclusivamente relative al numero di persone che vorrebbero essere vaccinate; Mettere a disposizione dei locali idonei alle vaccinazioni con i requisiti richiesti dal Piano Vaccinale aziendale; Provvedere alla pulizia e sanificazione dei locali stessi secondo le Linee Guida per la sanificazione dei locali adibiti ad attività sanitarie versione del 7 luglio 2020 dell’Istituto Superiore Sanità (I.S.S.); Provvedere tramite il medico competente e personale sanitario al ritiro del vaccino a temperatura controllata sia durante il trasporto che conservazione fino alla somministrazione; Fornire al medico competente e personale sanitario tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari per il ciclo completo di vaccinazione sia monodose che bidose, con le relative istruzioni per la vestizione e la svestizione come da informazioni Istituto Superiore Sanità; L’azienda e/o il servizio di medicina del lavoro dovranno farsi carico dello smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti durante le sessioni vaccinali, secondo il Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152) aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.L. 1° marzo 2021, n. 22, rifiuti costituiti da: D.P.I. dismessi ed utilizzati da medico competente e personale sanitario; vaccini residuali che, per scadenza del termine di conservazione e/o errate operazioni di ricostituzione, dovranno essere smaltiti e siringhe utilizzate ed ogni materiale sanitario di scarto utilizzato durante le vaccinazioni. Obblighi e competenze del Medico Competente e del Personale Sanitario Il medico competente ed il personale sanitario dovranno essere in regola con il D.P.C.M. 31 marzo 2021 che dispone l’obbligo della vaccinazione anti COVID-19 per tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori che svolgono la loro attività sanitaria; Il medico competente ed il personale sanitario dovranno seguire il corso di formazione per le vaccinazioni istituito dall’Istituto Superiore Sanità (I.S.S.) e conseguire il relativo attestato ( https://www.iss.it ); Sovrintendere alle operazioni di ritiro a temperatura controllata dei vaccini della ATS, ed al costante monitoraggio delle condizioni di stoccaggio presso il punto vaccinale aziendale oltre che alle operazioni di ricostituzione dei vaccini stessi; Provvedere alla raccolta del consenso informato ed al triage prevaccinale; a suo giudizio insindacabile, indirizzare la persona da vaccinare presso un centro di vaccinazioni protetto qualora, in base all’anamnesi svolta, ne ravvisi la necessità; Controllare che il soggetto vaccinato sosti nella zona di attesa post vaccinale per almeno 15 minuti dopo la vaccinazione ed intervenire in caso di reazioni avverse del soggetto vaccinato ed alla loro successiva registrazione e comunicazione; Rilasciare al soggetto vaccinato una documentazione dalla quale risulti i dati relativi alla vaccinazione: tipo di vaccino, lotto del vaccino, cronologia di vaccinazione (1° o 2° dose), modalità di somministrazione (zona muscolare di somministrazione, lato dx/sx) e le indicazioni relative all’appuntamento per la somministrazione della seconda dose. Obblighi del lavoratore/trice che aderisce alla vaccinazione Leggere attentamente le informative sui vaccini che saranno somministrati, in particolare la sezione sui benefici e rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose; Firmare il modulo di assenso o negare il proprio assenso sempre utilizzando il medesimo modulo. In caso di assenso negato alla vaccinazione, può lasciare immediatamente l’area vaccinale, dopo avere riconsegnato il modulo stesso firmato; In caso di assenso, collaborare al triage prevaccinale svolto dal medico; Attendere 15 minuti dopo la vaccinazione nell’apposita area di attesa post vaccinazione; Segnalare immediatamente al medico/personale sanitario qualunque sintomo si avverta dopo la vaccinazione; Se successivamente alla vaccinazione si avvertono sintomi particolari, avvisare immediatamente il proprio medico curante ed in sua assenza la Guardia Medica. La terza ed ultima parte dell’articolo, riguarderà il percorso vaccinale che deve affrontare il lavoratore. Autore: Carmelo Dr. marano (Biologo) Milano, 21/04/2021
Autore: Carmelo Marano 20 aprile 2021
Sono state emanate le Linee Guida INAIL per le vaccinazioni contro Sars-CoV-2 per gli ambienti di lavoro sulla base delle disposizioni del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e della Conferenza Stato-Regioni. Le vaccinazioni aziendali sono complementari e non sostitutive delle vaccinazioni previste dal Piano Vaccinale nazionale, che prevede la priorità per i soggetti over 80 e i soggetti estremamente vulnerabili secondo le Raccomandazioni del 10 Marzo 2020. La vaccinazione in azienda è subordinata ai seguenti Prerequisiti: La disponibilità dei vaccini . I vaccini, le siringhe e gli aghi saranno messi a disposizione dal S.S.N. tramite gli A.T.S. competenti per territorio a titolo gratuito. L’ordine delle vaccinazioni aziendali sarà determinato esclusivamente dal medico incaricato delle vaccinazioni, senza precedenze di età, genere, stati fisiologici particolari, patologie e disabilità né anzianità di servizio. Sono compresi nel numero di persone vaccinabili in azienda: i Datori di Lavoro, il Rappresentante legale e soci, il personale dipendente e che, a qualunque titolo, lavora per l’azienda; non ultimo anche il personale di terzi che svolge abitualmente la propria attività presso l’azienda; La disponibilità dell’Azienda . L’adesione dell’Azienda è su base volontaria. L’Azienda interessata alle vaccinazioni dovrà formalizzare la propria adesione al piano vaccinale tramite la compilazione di un modulo che a breve dovrà essere messo a disposizione dall’ATS competente per territorio nel quale dovrà indicare anche il numero di vaccini richiesti; Disponibilità del Medico Competente/Personale sanitario . è obbligatoria la presenza del medico competente aziendale e/o personale sanitario, che dovranno preventivamente essere formati alla metodologia delle vaccinazioni tramite un corso in remoto gratuito da seguire in FAD sul sito dell’Istituto Superiore Sanità (ISS). Le aziende per le quali non è prevista la figura del medico competente possono rivolgersi a società specializzate in medicina del lavoro o direttamente alle sedi INAIL; Le condizioni di sicurezza dei locali per la vaccinazione . L’Azienda o il gruppo di aziende che decidono di consorziarsi e la società di medicina del lavoro che intende fornire questo servizio dovranno mettere a disposizione dei locali idonei, secondo i requisiti del Piano vaccinale e secondo le indicazioni in merito ai locali chiusi, relativamente alla ventilazione e al distanziamento sociale previste dai Protocolli anti COVID-19. Le aziende che non dispongono di locali idonei, potranno rivolgersi alle sedi ambulatoriali INAIL competenti per territorio od alle società di medicina del lavoro in grado di fornire questo servizio; Adesione volontaria ed informata . Ogni lavoratore/trice, prima di sottoscrivere il proprio assenso formale, dovrà ricevere l’informativa relativa ai vaccini redatta da INAIL secondo le indicazioni AIFA. L’informativa sarà redatta sulla base del foglio informativo obbligatorio per qualunque farmaco (i vaccini anti COVID-19 sono farmaci somministrati per via intramuscolare) dove sono riportati benefici e controindicazioni di ogni farmaco registrato; Tutela della privacy . l’azienda non potrà redigere degli elenchi del personale sottoposto a vaccinazione poiché si tratta di dati sensibili ai sensi del GDPR, né utilizzare questi elenchi per effettuare modifiche di mansioni. La seconda parte dell’articolo riguarderà gli obblighi e le competenze dei vari soggetti interessati dalla campagna vaccinale. Autore: Carmelo Dr. Marano (Biologo) Milano, 20/04/2021
Autore: Carmelo Marano 14 aprile 2021
In data 6 aprile 2021 è stata sottoscritta una nuova versione del Protocollo Condiviso di Sicurezza per le misure riguardanti il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi. QUI E' POSSIBILE SCARICARE IL PROTOCOLLO AGGIORNATO Il Protocollo conferma, come nelle precedenti versioni, che il virus SARS-CoV-2 “ rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione ”. Si conferma poi che “ la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ”. In particolare si indica che le misure restrittive raccomandano: Il “ massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati ", ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato DPCM 2 marzo 2021; che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, (non si parla più di smart working) ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; l’obbligo di comunicare il nominativo alla ATS (DIPS) permane solo nel caso di lavoratore che in azienda presenti una temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o sintomi simil influenzali. Il protocollo ritiene inoltre che è altresì, opportuno: garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese; raccomandare che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale; L’attuale protocollo condiviso riporta diverse novità r iguardanti l’uso dei dispositivi di protezione individuale nel punto 6 del Protocollo, dove si indica che “ in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento ”. Altre novità riguardano poi il punto 8 e le trasferte: scompare infatti il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “ è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione ”. Un’altra novità è nel punto 2 ed è relativa alla riammissione al lavoro dopo il contagio: “ i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico ”. Milano, 14/04/2021 Autore: Marano Dr. Carmelo (Biologo)
Autore: Carmelo Marano 24 febbraio 2021
Era il 21 Febbraio dello scorso anno 2020 quando il primo italiano fu identificato come “Paziente 1” del virus SARS-Cov-2: solo 21 giorni prima Il Primo Ministro aveva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale accompagnate dalle prime misure precauzionali. Due giorni dopo furono istituite le prime zone rosse nel territorio italiano e da li in poi sarebbe seguita un‘escalation di eventi che avrebbe velocemente portato alla chiusura di qualsiasi attività lavorativa definita “non essenziale”. Il 14 Marzo 2020, grazie ad un’intesa interministeriale, nacque il primo documento per la riapertura delle attività contenente le procedure necessarie per poter operare in sicurezza: Il protocollo Condiviso di Sicurezza. In un primo momento le visite mediche aziendali in ottemperanza alla conduzione della sorveglianza sanitaria furono sospese e solo di recente sono state nuovamente autorizzate. Essendo l’emergenza sanitaria attualmente in corso durante la scrittura di questo articolo, niente può essere fatto come prima della pandemia, pertanto il Medico Competente segue una procedura ben definita per poter effettuare le visite mediche in sicurezza, sia per sé che per i lavoratori. Nel caso in cui le visite si svolgano, sia presso un’idonea struttura sanitaria, che presso la sede lavorativa aziendale, spetta al Medico Competente la verifica sulla idoneità sanitaria della sede e che questa sia conforme alle Linee guida ISS anti COVID-19. Spetta invece all’azienda la sorveglianza per il rispetto del Protocollo Condiviso aziendale citato precedentemente. Se volessimo riassumere il comportamento che deve mantenere il Medico e i lavoratori durante la visita, nonché le condizioni igieniche della sala visite, potremmo articolarli in pochi ma efficaci punti. La sala delle visite Nella sala adibita alle visite mediche dovranno essere disponibili una confezione di liquido disinfettante mani, uno spray disinfettante e un cestino metallico con chiusura a pedale; La sala delle visite mediche, clima permettendo, dovrà avere le finestre parzialmente aperte o in alternativa dovrà avere l’impianto di ventilazione funzionante impostato con il ricircolo di aria al minimo ed alla massima portata, facendo attenzione che il flusso di aria non vada dal visitando al medico né tantomeno viceversa. Anche la sala dovrà essere dotata di un cestino rifiuti con apertura a pedale. I rapporti tra i lavoratori e il Medico Competente Prima di effettuare la visita, ai lavoratori (i pazienti) e al Medico saranno controllati ad entrambi la temperatura corporea e dovranno consegnare la autodichiarazione prevista dal Protocollo Condiviso aziendale. Non può essere ammesso a visita medica nessun soggetto con temperatura corporea uguale o maggiore a 37.5 °C o che presenta sintomi associabili al COVID-19; I lavoratori che si recano presso la struttura sanitaria medica, dovranno attendere la chiamata nella sala di attesa definita “COVID-free”, mantenendo la distanza interpersonale e indossando la mascherina chirurgica. In caso la visita si svolga presso la sede lavorativa, il personale attenderà rimanendo alla propria postazione di lavoro che dovrà distare almeno 2 metri dalle altre postazioni occupate, se sprovvista di divisori; I soggetti a visita medica, nel percorso fra la sala di attesa (o postazione di lavoro) e la sala delle visite, dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica: prima di entrare in sala visite, dovranno utilizzare il liquido disinfettante delle mani, secondo la procedura prevista dall’ISS (e descritta nel Protocollo Condiviso di Sicurezza aziendale). Le misure precauzionali del Medico Competente Il medico competente dovrà essere dotato di: cuffia copri capelli, mascherine ffp2/ffp3, visiera “anti-fiato”, guanti di protezione in numero adeguato alle visite da effettuare, camice monouso, calzari, liquido disinfettante mani e spray disinfettante da utilizzare dopo ogni visita, per sanificare le superfici venute a contatto con le persone visitate. Per il lettino medico e per l’eventuale seduta utilizzata dalle persone visitate, i lenzuolini di carta monouso dovranno essere sostituiti dopo ogni visita medica; Dovrà essere riservato un bagno al Medico Competente, fornito di liquido lavamani e asciuganti monouso; Una volta effettuata la visita medica, il personale dovrà evitare assembramenti ed uscire dai locali (se non si hanno diversi motivi lavorativi) indossando la mascherina chirurgica; Alla fine delle visite mediche, la sala utilizzata per le visite mediche ed il bagno, se utilizzato dal medico e dal personale sanitario, dovranno rimanere chiusi e non disponibile per altri utilizzi fino alla pulizia e sanificazione che sarà effettuata dall’impresa incaricata dall’azienda per le pulizie e sanificazione utilizzando prima un prodotto detergente e successivamente un prodotto disinfettante specifico virucida, possibilmente indicato per SARS-Cov-2, in base alla Circolare del Ministero della Salute n.5443; Il personale addetto alle pulizie, utilizzando gli specifici DPI, dovrà raccogliere tutto il materiale utilizzato dal medico durante le visite (lenzuolini di carta monouso, ogni materiale che sia venuto a contatto con medico e visitati, il materiale monouso utilizzato per le pulizie) in un unico contenitore e, senza comprimerlo, metterlo nella raccolta dei rifiuti indifferenziati. Milano, 24/02/2021 Autore: Carmelo Dr. Marano (Biologo) Revisione testo: Matteo Dr. Marano (Agrotecnico)
Autore: Carmelo Marano 2 gennaio 2021
Alla data del 30 novembre 2020, i contagi sul lavoro da COVID-19 denunciati all'INAIL sono 104.328, pari al 20,9% delle denunce complessive di infortunio sul lavoro pervenute dall'inizio dell'anno 2020. Nel corso dell’attuale pandemia da COVID-19, l’evenienza che un lavoratore come definito al comma a) dell’art. 2 del T.U. 81/2008 possa contrarre il virus SARS-Cov-2 è equiparata ad un infortunio sul lavoro dall’art. 42 del Decreto Legge 18/2020 (Disposizioni INAIL) e come tale soggetta agli obblighi di denuncia e di relativa tutela assicurativa del lavoratore colpito da questo infortunio. La Responsabilità del datore di lavoro verso il lavoratore dipendente e/o assimilato Se dunque l’infezione da SARS-Cov-2 può causare un infortunio sul lavoro, si considerano le azioni che il Datore di Lavoro dovrebbe intraprendere per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e simmetricamente quali sono gli obblighi dei lavoratori. Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 2087 del Codice Civile nella tutela delle condizioni di lavoro: “ L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ” In questi mesi, le misure previste dai Protocolli condivisi aziendali, firmati il 14 Marzo 2020 in base agli accordi interministeriali, integrati il 24 Aprile e confermati da vari DPCM, tra cui l’ultimo del 3 Dicembre 2020, prevedono di adottare determinate misure di prevenzione e contenimento di possibili contagi. L’utilizzo di maschere di protezione, la disinfezione delle mani, il distanziamento sociale e la riorganizzazione degli spazi e dei tempi lavorativi sono diventati prassi aziendale e per tutto il 2020 unica arma per fronteggiare l’emergenza sanitaria, in assenza di strategie e tecnologie ulteriori. Ora, con l’inizio della campagna nazionale di vaccinazione sorge spontanea la domanda se la vaccinazione dei lavoratori possa rientrare fra le misure preventive contro il contagio del virus SARS-Cov-2. In questa ipotesi (e si ribadisce, solo in questa ipotesi) il lavoratore avrebbe l’obbligo di sottoporsi alla somministrazione del vaccino, aderendo al Piano di Vaccinazione Nazionale e esibendo la certificazione vaccinale al Datore di Lavoro. Le modalità di tutela del lavoratore dal rischio biologico Nella prassi lavorativa il legislatore, per proteggere il lavoratore contro il rischio biologico prevede, in applicazione dell’art. 2087 del Codice Civile e come misura di prevenzione, l’emanazione di norme specifiche che dettagliano chi, come, dove e perché debba effettuare la relativa vaccinazione. Un caso simile già noto in letteratura è stato affrontato nel caso della lotta al batterio del Clostridium tetani, che causa una malattia infettiva acuta non contagiosa. La Legge ordinaria del Parlamento n° 292 del 05/03/1963 contro il rischio biologico da tetano dispone: Quali debbano essere le Categorie di lavoratori obbligati a vaccinazione antitetanica; Chi deve effettuare le vaccinazioni; I costi della vaccinazione; La frequenza delle rivaccinazioni perché ogni vaccino ha una durata limitata di copertura nel tempo. L’INAIL nel 1976 ha inoltre emanato un’apposita Circolare che estendeva l’obbligo alla vaccinazione antitetanica ad ulteriori classi di lavoratori. Le strategie adottate nel corso dei decenni sono state notevoli nel mondo del lavoro. Come riportato dall’INAIL, negli anni 70 del secolo scorso colpiva più di 800 lavoratori con una letalità fino al 64%. Le normative di vaccinazione antitetanica obbligatoria antitetanica hanno ridotto a 100 i casi di tetano notificati all’INAIL nell’anno 2000 (dati Istituto Superiore della Sanità). Per quanto riguarda il SARS-Cov-2, è plausibile pensare ad un iter simile pensato per i lavoratori durante la futura campagna vaccinale nel corso dei mesi del 2021 e anni successivi. sarà quindi indispensabile una legge specifica che indichi innanzitutto quali siano le categorie a rischio biologico da COVID-19. Sempre nella legge si dovranno indicare le modalità e i tempi per la vaccinazione obbligatoria. L’attesa della copertura vaccinale dei lavoratori per il raggiungimento dell’immunità di gruppo Per immunità di gruppo (o immunità di gregge) si intende una forma di protezione indiretta che si verifica quando la vaccinazione (oppure quando la malattia è stata superata con anticorpi propri, senza vaccinazione) di una parte significativa di una popolazione fornisce una tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità. Purtroppo questo traguardo è molto lontano visto che l’ingresso di nuovi ceppi mutanti del virus SARS-Cov-2, come la versione inglese, richiede che debba essere vaccinato o protetto in modo naturale non meno dell’80% dei soggetti. Sapremo che siamo protetti dalla immunità di gruppo e quindi che la pandemia è finita solo quando per almeno 14 giorni di seguito, su tutto il territorio nazionale non si registrerà nessun caso di decesso per COVID-19 e contemporaneamente non ci sarà nessun nuovo contagio. Il raggiungimento della immunità di gruppo è un traguardo impegnativo dato che si scontra con l’attuale scarsa disponibilità di dosi di vaccino; alla data attuale esiste un solo vaccino, il Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty) autorizzato dall’AIFA. Un altro problema è dato dall’attuale stato delle strutture vaccinali nazionali che alla data odierna deve essere costruito da zero per quanto riguarda la carenza di personale, la disponibilità di attrezzature specifiche e di location. A questo si aggiunge un considerevole problema culturali di base come una conoscenza scientifica di base deficitaria che non contribuisce di certo alla disponibilità delle persone di accettare la vaccinazione. Il mercato del lavoro e l’impiego di lavoratori vaccinati contro il COVID-19 Il datore di lavoro, per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimenti da parte di soggetti che potrebbero dichiarare di avere contratto il COVID-19 durante l’utilizzo di servizi ed attività pericolose per la trasmissione del virus, potrebbe decidere di utilizzare come dipendenti, solamente soggetti che siano stati già vaccinati contro il COVID-19 e/o che risultino protetti perché hanno acquisito questa protezione in modo naturale avendo superato la malattia. Quindi potrebbe essere il mercato del lavoro a decidere che la vaccinazione o, comunque, lo stato sierologico di protezione, sia un requisito indispensabile per l’accesso al mondo del lavoro, alla stregua di un diploma di formazione o la conoscenza di una lingua estera. Ci riferiamo, ad esempio, a tutte quelle attività in cui è molto probabile la compresenza di diverse persone in un unico luogo come ai ristoranti, bar, pub, oppure ancora agli stadi, ai cinema, alle palestre, ai teatri, fino ai mezzi di trasporto. In altre parole, i riferimenti sono tutti rivolti alle attività che prevedono un gran numero di lavoratori nelle stesse aree di lavoro o che prevedono la presenza di un pubblico o utenti fruitori dei servizi offerti da quella particolare impresa. Tutti i luoghi potrebbe riprendere più velocemente la loro abituale attività, se a gestirli come personale addetto fossero persone vaccinate o con anticorpi naturali verificabili tramite analisi sierologiche, che non essendo a rischio di contagio, possano garantire una continuità lavorativa oltre che una sicurezza verso i clienti e fruitori. Quest’ultima affermazione, tuttavia sarebbe valida a condizione che gli studi futuri dimostrassero che i vaccinati non sono soggetti contagianti. Il rapporto tra vaccinazioni anti COVID-19 e la contagiosità dei soggetti vaccinati L’attuale ed unico vaccino Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty) autorizzato dall’AIFA prevede la copertura sanitaria dal rischio biologico COVID-19 per un soggetto vaccinato fino al 95%, ma non esistono ancora studi che accertino se la persona vaccinata sia o non sia a sua volta un portatore sano del virus. Nell’ultimo caso, il soggetto contribuirebbe alla creazione dell’immunità di gruppo. Ricordiamo che per “portatore sano” si intende un soggetto che è protetto perché vaccinato, ma può propagare l’agente patogeno di cui è portatore. Questo è anche il parere di esperti virologi. Nell’articolo del 26 Novembre 2020 dal titolo “Coronavirus: chi è vaccinato può trasmettere la malattia?”, il Prof. Roberto Burioni afferma: “ Non sappiamo se i vaccini contro Covid-19 impediranno solo la malattia o anche la trasmissione dell'infezione. I risultati preliminari a mio giudizio inducono a un cauto ottimismo '' Alla data attuale infatti esiste un solo studio sulla contagiosità che mostra una riduzione di tamponi positivi fino a 2/3 di soggetti fra la 1° e la 2° somministrazione di dose somministrata di vaccino. Lo studio è riferito al vaccino di Moderna, datato 17 dicembre 2020. Per quanto incoraggianti, in mancanza di ulteriori dati scientifici che offrano ulteriori conferme riguardanti la presunta contagiosità dei soggetti vaccinati (dove per soggetto vaccinato si intende un soggetto che ha ricevuto tutte le dosi previste dal protocollo di vaccinazione relativo ad un vaccino approvato AIFA), applicando il principio di precauzione, le vaccinazioni non potrebbero allo stato attuale delle conoscenze, essere completamente sostitutive delle attuali misure previste dal DPCM del 17/05/2020, espresse nei Protocolli Condivisi aziendali. In sostanza, i tempi sono ancora immaturi per la sostituzione delle attuali misure di protezione individuali e collettive come utilizzo di mascherine, igienizzazione, controllo dei sintomi e delle temperature e distanziamento sociale. I prossimi mesi del 2021 saranno decisivi per la conferma dei dati finora ottenuti e la possibile applicazione della migliore tecnica disponibile per il contrasto alla patologia da COVID-19, che risiede nella vaccinazione anti COVID-19. I soggetti con problematiche per l’utilizzo del vaccino come mezzo di prevenzione contro il rischio biologico da SARS-Cov-2 Alla data attuale, in Italia esiste un solo vaccino approvato ed utilizzato, chiamato Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty). In base alle indicazioni dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) contenute nel documento “Vaccinazione anti COVID-19 con vaccino Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty) FAQ AIFA” aggiornate al 28 Dicembre 2020 e scaricabile nelle fonti del presente articolo, vengono fornite informazioni interessanti per i soggetti che si sottopongono al trattamento. Innanzitutto le persone che hanno una comprovata storia clinica di gravi reazioni anafilattiche o allergiche, se sottoposte al vaccino anti COVID-19, potrebbero avere delle controindicazioni alla sua somministrazione. Questa notizia non dovrebbe sorprendere, perché i soggetti allergici incorrono nelle stesse identiche problematiche con vaccini di altra natura. I dati relativi al vaccino per le persone immunocompromesse, il cui sistema immunitario risulta indebolito, al momento sono molto limitati. Lo stesso identico discorso si applica per le donne in stato di gravidanza. Il motivo di questa lacuna è più semplice del previsto: non sono stati condotti studi su questi due campioni in particolare. Il vaccino non è raccomandato per i soggetti di età inferiore ad anni 16; gli studi finora condotti non hanno compreso i bambini e i ragazzi che rientrano in questa fascia d’età, pertanto non è possibile formulare nessuna ipotesi sull’efficacia ed eventuali controindicazioni. Mai come ora il ruolo dei Medici sarà fondamentale per determinate categorie di persone, nella decisione di vaccinarle o meno contro il COVID-19. Infatti, il vaccino potrà essere somministrato ai soggetti autoimmuni soltanto se privi di controindicazioni, che devono essere valutate caso per caso. Sarà sempre competenza del medico valutare la possibilità di vaccinazione per le persone con una terapia anticoagulante in corso. La casistica enunciata non è esaustiva. Sappiamo che alla data attuale esistono una serie di soggetti per i quali l’utilizzo del vaccino in questione appaia sconsigliato, o da eseguire sotto parere ed osservazione di operatore sanitario o per i quali le sperimentazioni effettuate non hanno ancora avuto validazione statistica e che sarebbero esclusi da una copertura vaccinale e non soggetti ad una eventuale normativa di obbligatorietà del vaccino. Qualora un soggetto che non può o non vuole essere sottoposto a vaccinazione anti COVID-19 debba svolgere la propria attività lavorativa in modalità che lo possa esporre al rischio biologico di infezione da SARS-Cov-2, dovranno continuare ad essere applicate esattamente e scrupolosamente le regole di prevenzione già contenute nei Protocolli Condivisi aziendali. I soggetti esonerati dall’eventuale obbligo di vaccinazione anti COVID-19 Ricordiamo che il soggetto che vuole essere vaccinato dovrà preventivamente sottoscrivere una liberatoria, dove dichiara di essere a conoscenza di tutti i rischi propri del vaccino. A titolo informativo, una liberatoria simile verrebbe fatta firmare dall’interessato per qualsiasi altro tipo di vaccino o, in linea generale, per qualunque intervento sanitario. Potrebbero essere esonerati dalla relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell´analisi sierologica (art. 1, comma 2, d.l. 7 giugno 2017, n. 73). Infine, qualora fosse introdotta una normativa che rendesse la vaccinazione anti COVID-19 obbligatoria, ricordiamo che le vaccinazioni obbligatorie "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta" (art. 1, comma 3, d.l. 7 giugno 2017, n. 73). La valutazione del rischio biologico da COVID-19 e i soggetti vaccinati Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere valutato secondo tre variabili: Esposizione . È la probabilità di venire in contatto con possibili fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); Prossimità . È la risultanza delle caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio o lavoratori che agiscono a distanza ridotta nell’attività di stampaggio materie plastiche) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; Aggregazione . La tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, sport, ecc.). Ad ognuna delle tre variabili deve essere assegnato un “peso” che è funzione delle aree di azione, dei tempi di esposizione, dei fattori di prevenzione che vengono forniti al lavoratore come informazione e formazione specifica e delle misure di protezione come maschere, dispositivi igienizzanti e procedure di distanziamento sociale (Fonte INAIL 2020). I profili di rischio biologico e le misure di prevenzione da COVID-19 Secondo le tre variabili precedenti necessarie per la valutazione del rischio biologico da COVID-19 (esposizione, prossimità e aggregazione), è possibile prevedere tre categorie con diversa graduazione del rischio di contagio. Categoria 1 . Rappresenta quei lavoratori ad elevato rischio di contagio come il personale che opera negli ospedali, nelle case di riposo, scuole ed istituti parificati, centri di detenzione e in altri ambiti sociali pubblici e privati. I soggetti esposti sono i professionisti sanitari, i medici, gli infermieri, i tecnici sanitari, gli OSS ed altri operatori sanitari ed educativi. Tutti questi soggetti elencati sono da considerare operatori esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus (Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020). Per questa categoria, oltre le misure previste dai Protocolli Condivisi, è determinante ai fini della protezione dal rischio biologico che i soggetti esposti siano vaccinati contro SARS-Cov-2. Categoria 2 . In questa sono contenuti tutti quei lavoratori che sono a contatto diretto con l’utenza e possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. Sono lavoratori esposti ad una condizione di elevato rischio di contagio; in via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, addetti alle consegne di pacchi , buste e addetti al delivery, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari (Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020). Anche per questa categoria, oltre le misure previste dai Protocolli Condivisi, è determinante ai fini della protezione dal rischio biologico che i soggetti esposti siano vaccinati contro SARS-Cov-2. Categoria 3 . Quest’ultima categoria rappresenta i lavoratori che svolgono attività diverse dai casi sopra citati, che comunque potrebbero contrarre il virus a causa del loro lavoro e durante il percorso casa-luogo di lavoro. Sono quindi da escludere da questa categoria i soggetti che lavorano tramite telelavoro o smartworking che svolgono la loro attività esclusivamente in sede personale. Per questa categoria la vaccinazione anti COVID-19 avrebbe significato come contributo al raggiungimento della immunità di gruppo. In conclusione, al momento della stesura del presente articolo, è chiaro che siamo all’inizio di un momento molto delicato e i prossimi mesi saranno decisivi nella lotta al nuovo Coronavirus (che poi tanto nuovo non lo è più oramai). Per certi versi, abbiamo i mezzi normativi per tentare di prevedere gli sviluppi futuri. Dal punto di vista tecnico/scientifico, dobbiamo invece aspettare ancora qualche tempo, sebbene sembrerebbe volgere tutto verso il meglio. Ad ormai 11 mesi dall’inizio di questa disavventura, le persone sono provate e stanche, ma la speranza di un ritorno ad una nuova normalità si fa giorno per giorno sempre più vicino. Coraggio. Milano, 01/01/2021 Scritto da Marano Dr. Carmelo (Biologo) Testo revisionato da Marano agr. dr. Matteo Bibliografia B Pedalino , B Cotter , M L Ciofi Degli Atti , D Mandolini , S Parroccini , S Salmaso. Epidemiology of tetanus in Italy in years 1971-2000. Eurosurveillance. ModernaTX, Inc. mRNA-1273, Sponsor Briefing Document Addendum, Vaccines and Related Biological Products, Advisory Committee (https://www.fda.gov/media/144453/download) Normativa Circolare INAIL n. 9 del 07/03/1976 - Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020 - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2 Decreto Ministeriale 22 marzo 1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 29 marzo 1975. Codice Civile DPCM del 17/05/2020- Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; DPCM del 03/12/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 - Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza Decreto Legge del 07/06/2017 n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale Decreto Legge del 17/03/2020 n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Legge ordinaria del Parlamento n° 292 del 05/03/1963 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria. Sitografia https://www.epicentro.iss.it/tetano/ https://www.inail.it/cs/internet/home.html https://www.epicentro.iss.it/ben/2002/marzo02/2 https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1279946/FAQ-Vaccinazione_anti_COVID-19_con_vaccino_Pfizer.pdf https://www.medicalfacts.it/2020/11/26/coronavirus-chi-e-vaccinato-puo-trasmettere-la-malattia/
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